Radon e lavoro ibrido: quando l’ufficio si sposta a casa

13 Aprile 2026
Radon e lavoro ibrido: quando l’ufficio si sposta a casa
Radon e lavoro ibrido: quando l’ufficio si sposta a casa

Il lavoro ibrido o smart working ha portato un fattore di novità nel dibattito su salute e sicurezza: dove respiriamo la maggior parte dell’aria durante l’orario di lavoro. Se una parte della settimana lavorativa si svolge da casa, l’esposizione ad alcuni inquinanti indoor può cambiare in modo sostanziale.

Il Radon è tra i più pericolosi inquinanti domestici, perché tende ad accumularsi soprattutto nei locali a contatto con il terreno (piano terra, seminterrati, interrati) e perché è un rischio “silenzioso”: non lo sentiamo, non lo vediamo e non ha odore.

Il problema si inquadra come questione europea (Direttiva Euratom, regole e prassi sul telelavoro/ibrido, privacy domestica e doveri di prevenzione). L’obiettivo è di suggerire un approccio realistico per aziende e lavoratori, con un messaggio:

Se il tuo luogo di lavoro è (anche) la tua abitazione, misurare il radon è una misura di tutela razionale.

Un articolo (LinkedIn: Managing Radon Risk Hybrid Working World) pubblicato su LinkedIn il 26 febbraio 2026 dalla UK Radon Association mette a fuoco il tema: nella transizione verso il lavoro ibrido, il Radon potrebbe entrare nelle check-list di salute e sicurezza legate al lavoro. L’articolo enfatizza tre idee utili anche nel contesto italiano (pur con differenze normative):

  1. Il rischio cresce quando il luogo di lavoro (home office) si trova in locali interrati o seminterrati (spesso ricavati “per necessità di spazio”), perché il radon si concentra più facilmente nelle zone a contatto con il terreno e meno ventilate. 
  2. Nel quadro UK, viene richiamata la prospettiva dell’ente regolatore Health and Safety Executive: i datori di lavoro devono considerare i rischi dell’attività lavorativa svolta a casa (incluso il Radon), ma è oggetto di approfondimento quanto sia “ragionevolmente praticabile” imporre o finanziare interventi strutturali di bonifica in un’abitazione privata. 
  3. Un approccio pragmatico suggerito include: informazione e sensibilizzazione, incoraggiamento alla misurazione, e disponibilità di alternative di postazione se emergono livelli elevati. 

Anche dove la legge non “nomina” esplicitamente l’home office, la combinazione di ibrido + locali a contatto col terreno rende il Radon un tema che si sovrappone alla salute e sicurezza sul lavoro, alla qualità dell’aria indoor e alle politiche di prevenzione dei tumori.

Il Radon è un gas radioattivo naturale che può raggiungere alte concentrazioni in ambienti indoor (abitazioni e luoghi di lavoro), soprattutto in spazi a contatto con il suolo e poco ventilati; l’esposizione cronica aumenta il rischio di tumore polmonare e l’effetto è più forte nei fumatori. 

Sul piano sanitario, l’Organizzazione mondiale della sanità sottolinea che il radon è una causa rilevante di tumore del polmone e stima che possa contribuire a una quota significativa dei tumori polmonari (variabile per Paese in base ai livelli medi e al fumo). 

Sul piano regolatorio, l’Europa ha una cornice comune: la Direttiva 2013/59/Euratom (“Basic Safety Standards”) richiede livelli nazionali di riferimento e misure per gestire il radon sia nelle abitazioni sia nei luoghi di lavoro (con riferimento generale ≤300 Bq/m³ per concentrazione indoor media annua).

Lavoro a distanza e sicurezza

Un riferimento europeo spesso citato è l’Accordo Quadro europeo sul telelavoro (2002), pubblicato dalla Commissione europea: afferma che il datore di lavoro è responsabile della protezione della salute e sicurezza del telelavoratore secondo la direttiva quadro 89/391 e normative/contratti nazionali; allo stesso tempo, chiarisce che l’accesso al luogo di telelavoro ha limiti e, se il telelavoro è a casa, richiede preavviso e consenso. 

Il quadro negli Stati membri è però frammentato. Un recente report di Eurofound evidenzia che il telelavoro presenta sfide specifiche per i datori di lavoro nel soddisfare gli obblighi di salute e sicurezza, perché le valutazioni dei rischi e le ispezioni del luogo di lavoro possono scontrarsi con il diritto alla privacy nella casa del dipendente. 

In parallelo, un report tecnico pubblicato dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sul telelavoro domiciliare descrive come le misure preventive in azienda (policy, formazione, pratiche di prevenzione) siano spesso più sviluppate su rischi ergonomici e psicosociali, ma la logica di fondo resta: il telelavoro è lavoro e richiede prevenzione, pur con vincoli pratici legati al domicilio. 

Il telelavoro è lavoro e richiede prevenzione, pur con vincoli pratici legati al domicilio.

Italia: lavoro agile, obbligo di informativa e “Radon nei luoghi di lavoro”

In Italia la prestazione in lavoro agile è definita come eseguita in parte dentro e in parte fuori dai locali aziendali, senza una postazione fissa, nei limiti di durata massima dell’orario. Questo elemento (“senza postazione fissa”) è essenziale per capire perché l’applicazione “meccanica” delle regole sui luoghi di lavoro alla casa sia complessa.

Sul fronte salute e sicurezza, la Legge 81/2017 (art. 22) stabilisce un perno operativo chiarissimo: il datore di lavoro garantisce salute e sicurezza del lavoratore agile e consegna, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi a questa modalità; inoltre, il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte. 

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. 

Art. 22 Sicurezza sul lavoro” 

La normativa italiana di radioprotezione (D.Lgs. 101/2020) definisce livelli massimi di riferimento in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria: 300 Bq/m³ per abitazioni esistenti; 200 Bq/m³ per abitazioni costruite dopo il 31/12/2024; 300 Bq/m³ per luoghi di lavoro.

Lo stesso decreto chiarisce che le disposizioni sull’esposizione al radon nei luoghi di lavoro si applicano, tra gli altri, a: luoghi sotterranei; locali semisotterranei o al piano terra in aree individuate; specifiche tipologie definite nel Piano nazionale; stabilimenti termali.

Il nodo, nel lavoro agile (smart working) è quando e come una parte dell’abitazione del lavoratore possa essere trattata come “luogo di lavoro” ai fini delle misure tipiche (valutazioni, verifiche, interventi) senza violare privacy e senza imporre al datore obblighi non praticabili. Il datore non può ignorare un rischio indoor noto e deve gestirlo soprattutto tramite informazione,criteri di scelta della postazione,supporti volontari alla misura e alternative organizzative.

Fonte consultata: Cliclavoro.gov.it

Cosa può fare il datore di lavoro

Innanzitutto, distinguere tra ciò che è sotto il controllo diretto dell’azienda e ciò che riguarda il domicilio del lavoratore e quindi richiede consenso. Per il domicilio, le azioni  a carico del datore di lavoro si riassumono in tre raccomandazioni:

  1. Inserire il radon nell’informativa annuale del lavoro agile come rischio indoor potenzialmente rilevante quando la postazione di lavoro si trova in locali seminterrati/interrati o a piano terra, spiegando che il radon si misura. Questo è perfettamente allineato alla logica dell’art. 22 (informativa su rischi generali e specifici). 
  2. Proporre una procedura volontaria: il lavoratore sceglie se misurare, come e con quali fornitori; l’azienda può offrire un rimborso o un kit di misurazione, senza imporre accessi in casa. Questo è coerente con l’Accordo Quadro UE, che prevede limiti all’accesso al luogo di telelavoro e consenso se si tratta della casa. 
  3. Se emergono livelli elevati nel locale dove il dipendente lavora spesso (es. seminterrato), prevedere alternative temporanee (rientro in sede, coworking, spostamento stanza) finché non si esegue una mitigazione delle concentrazioni di Radon.

Per gli spazi aziendali (uffici, archivi, magazzini, locali tecnici, spogliatoi) e in generale per i luoghi di lavoro rientranti nel perimetro del D.Lgs. 101/2020, il datore di lavoro invece può e deve agire con strumenti classici: misure secondo requisiti di media annua e, se necessario, mitigazione/bonifica e verifica. Sul piano tecnico, è utile che l’azienda sappia (e comunichi) che esistono soluzioni consolidate di mitigazione indoor.

Cosa può fare il lavoratore 

Dal punto di vista della tutela personale e familiare, il “principio di precauzione ragionevole”, riassumendo, è: se lavori spesso in un locale a contatto col terreno, misurare il radon è un investimento di salute. Lo stesso concetto vale anche se la spinta iniziale nasce da esigenze di compliance aziendale, perché l’abitazione è condivisa con la famiglia. 

Il radon è un fattore di rischio documentato per il tumore al polmone e la sinergia con il fumo aumenta il rischio complessivo: quindi ridurre il Radon e (se possibile) il fumo è una strategia consigliabile.

In Italia, l’Istituto Superiore di Sanità (tramite Epicentro) riporta stime nazionali utili per capire l’ordine di grandezza: concentrazione media indoor ~70 Bq/m³ e una quota non trascurabile di tumori polmonari attribuibili al radon (con forte componente dovuta alla sinergia con il tabacco).  

L’unico modo affidabile per conoscere la reale concentrazione di Radon è misurarlo: lo ribadiscono sia fonti sanitarie (schede informative) sia fonti normativo-tecniche, perché il radon non è percepibile con i sensi e varia nel tempo:

Un utile benchmark “europeo” arriva anche dalla Germania: il Bundesamt für Strahlenschutz tratta il Radon come tema per abitazioni e luoghi di lavoro e richiama il riferimento di 300 Bq/m³ come media annua, con obbligo di misure di protezione quando superato in ambienti lavorativi. Allo stesso modo, il Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz spiega che il diritto tedesco regola il radon in locali di permanenza e posti di lavoro indoor con un riferimento di 300 Bq/m³ come media annuale, coerente con il quadro europeo. 

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