Legge Regione Puglia 30/2016 e s.m.i. (L.R. 36/2017)

Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente chiuso.

Legge nr. 30 Regione Puglia – 3 novembre 2016

Riduzione esposizioni radioattività naturale da Gas Radon

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Per consultare il testo della legge è possibile visitare il sito di ARPA Puglia. Riportiamo dal sito due passaggi.

Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., quali sono gli edifici ove è obbligatorio effettuare queste misurazioni? 

La Legge Regionale n. 30 del 03 novembre 2016, Art. 3 – “Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni” e Art. 4 – “Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti”, fissa i livelli limite di esposizione al gas radon perle “Nuove costruzioni” e per gli edifici esistenti:
a)    per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;
b)    per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.

Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., a chi spetta eseguire le misurazioni di radon?

Nella Legge Regionale n. 30 del 03 novembre 2016 e s.m.i., Art.4 – comma 2, è stabilito che:
Gli esercenti attività (anche se in affitto), di cui all’Art.4 comma 1, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (a partire dal 11/08/2017), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

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