Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203

Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/ Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Evidenziamo alcuni Articoli del Decreto:

  • Art. 3 – Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai livelli di riferimento radon
  • Art. 5 – Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esercente nei luoghi di lavoro
  • Art. 51 – Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Definizione di esperto

40) «esperto in interventi di risanamento radon»: persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell’adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell’art. 15

Il Decreto n. 203 abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020

Piano Nazionale di Azione contro il Radon

Ai sensi dell’Articolo 10 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n.101, il Piano nazionale d’azione per il radon deve essere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, in conformità con le disposizioni normative nazionali e comunitarie contiene gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni.

Esso descrive la linea d’azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre l’esposizione della popolazione al radon.

Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, 11 gennaio 2024

Adozione del piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032. (24A00877) (GU Serie Generale n.43 del 21-02-2024 – Suppl. Ordinario n. 10)

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