Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 

Il Decreto n. 101 attua la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il D. Lgs. n. 101/2020 riordina la normativa di settore con l’obiettivo di proteggere le persone dai rischi dell’esposizione a radiazioni ionizzanti. Il Decreto rappresenta un intervento normativo fondamentale per la tutela della salute pubblica e stabilisce obblighi e criteri chiari per il monitoraggio, la diagnosi e la mitigazione dei livelli di radon sia negli ambienti di lavoro che nelle abitazioni, in conformità con gli standard europei, promuovendo interventi preventivi per proteggere cittadini e lavoratori.

Radon: gli articoli del Decreto n. 101

Anticipiamo ai nostri lettori le sezioni del Decreto n. 101che affrontano nel dettaglio il probema dell’esposizione al Radon nei luoghi e ambienti

  • Titolo IV, Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti. Capo I, Esposizione al radon – Sezione I, Disposizioni generali – Articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15
  • Allegato II, Art.15:
    – comma 2, requisiti minimi richiesti agli esperti in risanamento
    – comma 3, modalità di esecuzione della misurazione di concentrazione media annua di attività di radon in aria
  • Sezione II, Esposizione al radon nei luoghi di lavoroArticoli 16, 17 e 18
  • Sezione III – Protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioniArticolo 19

Riportiamo un estratto dell’Articolo 12 che presenta i livelli massimi di concentrazione Radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro e dannosi per la salute delle persone.

Art. 12 – Livelli di riferimento Radon

Livelli di riferimento radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 7, articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a)).

1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attivita’ di radon in aria, sono di seguito indicati:

a) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
b) 200 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
c) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro;
d) il livello di riferimento di cui all’articolo 17, comma 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua.

Il Decreto n. 101 abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121).

Potete consultare il Decreto alla pagina Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 del sito della Gazzetta Ufficiale.

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