L’incarico decorre dalla data di accettazione e si conclude al termine dell’intervento o consegna relazione.
Tutto ciò non specificato al punto “La Soluzione” della Proposta Commerciale. Sono inoltre altresì esclusi costi per allacciamenti elettrici, idrici e qualsiasi consulenza che esuli dall’oggetto della presente proposta.
Per garantire un miglior svolgimento dell’incarico, verrà impiegato personale interno specificamente formato e solo eventualmente professionisti terzi. Il Committente autorizza Protezione Radon Srl ad avvalersi di professionisti terzi. In regime di totale trasparenza nei confronti del Committente, si precisa che i professionisti sono in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e delle capacità e competenze atte a garantire una diligente esecuzione delle prestazioni che saranno loro commissionate..
Protezione Radon Srl non sarà responsabile per ritardi, interruzioni, danneggiamenti o sospensioni dei servizi derivanti da causa di forza maggiore, mancanza di schemi tecnici degli impianti e in genere da eventi non dipendenti dalla propria volontà e non evitabili con la diligenza professionale richiesta. Non sarà altresì responsabile di eventuali disservizi di qualsiasi genere e titolo derivanti dalla propria attività che non siano direttamente imputabili alla stessa Protezione Radon Srl e non sarà responsabile delle condotte ascrivibili ad eventuali professionisti terzi.
Il personale di Protezione Radon Srl, nonché eventuali ulteriori soggetti che coinvolti nell’erogazione delle attività previste nella presente offerta, sono tenuti al segreto professionale e comunque alla massima riservatezza sia sui dati tecnici, sia su ogni altra informazione riguardante l’Azienda Committente. Per i dettagli relativi ai trattamenti di dati personali si rimanda al testo dell’informativa riportata nell’Allegato. Anche nel caso in cui sia necessarie avvalersi di professionisti terzi, questi sono assoggettati agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati vigenti in capo a Protezione Radon Srl, che provvederà all’opportuna responsabilizzazione tramite lettere di nomina che ne dettagliano obblighi e responsabilità in materia di protezione dei dati.
Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il presente accordo è il risultato di una specifica ed articolata negoziazione, pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 (Condizioni generali di contratto) e 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) Codice Civile. Qualsiasi modifica al presente accordo e/o ai suoi allegati potrà avere luogo esclusivamente mediante atto scritto sottoscritto da entrambe le parti. La presente offerta, formulata dal Responsabile Commerciale, risulterà perfezionata e vincolante per le parti in difetto di modifica o revoca della stessa, formulate in forma scritta dalla preponente ed intervenute nelle 48 ore successive alla sottoscrizione del cliente. Le parti consensualmente convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo – salvo che rientri tra quelle per cui la Legge prevede espressamente l’inderogabilità della competenza per territorio – sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo o concorrente.
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